PILI: DENUNCIO LA BOLDRINI SE NON PUBBLICA LA PROPOSTA DI LEGGE SULLA LIBERTA' DELLA SARDEGNA

Ill.mo Presidente della Camera dei Deputati

                             On. Laura Boldrini

Oggetto: violazione diritto d’iniziativa legislativa su Proposta di legge costituzionale del deputato Mauro Pili, “Norme costituzionali per il riconoscimento dell’autodeterminazione del Popolo Sardo attraverso referendum popolare”

Illustre Presidente,
la definizione degli atti d’iniziativa legislativa proposti dai singoli parlamentari attraverso la loro pubblicazione nell’ambito della legislatura corrente costituisce un obbligo sancito dalla Costituzione che assegna al singolo parlamentare il diritto/potere dell’iniziativa legislativa (art.71 della Costituzione).

La proposta di legge costituzionale recante “Norme costituzionali per il riconoscimento dell’autodeterminazione del Popolo Sardo attraverso referendum popolare”, a firma del sottoscritto deputato, presentata in seconda istanza nel mese di ottobre 2017, non risulta ancora pubblicata.
Tale mancato adempimento costituzionale costituisce una grave lesione e violazione dei diritti del sottoscritto deputato che aveva ripresentato una proposta modificata proprio al fine di rendere più chiaro l’intendimento dell’iniziativa legislativa.
E’ indubbio che le norme costituzionali non assegnano in alcun modo al Presidente delle Camera dei Deputati il diritto di sindacare i contenuti politici e sostanziali della proposta ma “solo ed esclusivamente” l’effettiva esistenza della fonte della proposta e le caratteristiche di natura tecnica legislativa.

Negli stessi studi/documenti giurisprudenziali editi dalla Camera dei deputati è scritto a chiare lettere che tale controllo non può sconfinare nel merito del contenuto della proposta ma si deve limitare all’analisi oggettiva dei requisiti tecnici e della forma.

Tale reiterata determinazione che viola il diritto alla pubblicazione della proposta di Legge a firma del sottoscritto è in palese contrasto con proposta su materia analoga presentata dal Sen. Francesco Cossiga nel 2006 al Senato della Repubblica e correttamente ammessa e pubblicata!

Tale disparità tra le due Camere è non solo censurabile ma costituisce una evidente discriminazione nei confronti del sottoscritto deputato.

L’evidente violazione delle norme e dei poteri d’iniziativa legislativa non può essere nemmeno giustificata da pretestuosi e del tutto infondati richiami all’artt.138 e 139 della Costituzione.

Tali richiami fatti dalla S.V. risultano, dunque, destituiti di ogni legame con la proposta avanzata dal sottoscritto.

In nessuna parte della proposta di legge richiamata nell’oggetto si è mai messa in discussione la forma repubblicana così come appare del tutto inconferente sotto ogni punto di vista il richiamo ad una decisione della Corte Costituzionale (sentenza 15 dicembre 1988 n.1146).

I giudizi e le valutazioni sui principi di unità ed indivisibilità della repubblica italiana, pure richiamati nella V.s. comunicazione relativamente alla prima proposta di legge del 22 dicembre 2015, non trovano alcun riscontro con l’applicazione dei poteri del Presidente della Camera, come ampiamente descritto negli atti interni della Camera stessa, elaborati e sottoscritti da esimi consiglieri dell’Assemblea stessa.

In tali studi è ribadito in modo e chiaro e netto: “L'obbligo del Presidente della Camera di dare comunicazione dell'avvenuta presentazione del progetto di legge è subordinato esclusivamente al previo accertamento dei requisiti obiettivi relativi alla validità ed alla esistenza dell'atto di iniziativa legislativa, accertamento che, peraltro, nei casi in cui il disegno di legge viene direttamente presentato dal Ministro competente in Aula, si avrà in un momento successivo e, comunque, prima della delibera relativa all'assegnazione del provvedimento all'esame della competente Commissione di merito. La dottrina prevalente, confortata anche dalla prassi, ritiene che il potere sindacatorio del Presidente possa esercitarsi soltanto nei confronti degli eventuali vizi relativi alla esistenza stessa dell'atto di iniziativa (ad esempio, la presentazione di un progetto di legge da parte di un semplice cittadino o di un numero di elettori inferiore a quello stabilito dalla norma costituzionale); nei casi, invece, di presunta invalidità della iniziativa legislativa (ad esempio, un disegno di legge non deliberato preventivamente dal Consiglio dei ministri), la determinazione finale non potrebbe, comunque, essere adottata dal Presidente, ma rimessa all'apprezzamento ed alla valutazione delle Camere ritiene, invece, che soltanto la eventuale violazione di norme regolamentari potrebbe essere valutata dal Presidente, mentre per la violazione di norme di legge quest'ultimo dovrebbe limitarsi alla segnalazione del vizio alla Commissione”.

La verifica dei requisiti regolamentari e non altro era ed è il compito del Presidente della Camera ed anche in questa direzione per meglio spiegare il contenuto della proposta di legge si era deciso di avanzare una nuova proposta di legge per la quale non è intervenuta nessuna decisione e soprattutto viene preclusa la definizione dell’iter di pubblicazione della proposta stessa.

Un progetto di legge, secondo quanto si legge negli studi/documenti della Camera, innanzitutto, deve essere introdotto da una relazione che, secondo alcuni, è idonea ad ottemperare all'obbligo della motivazione, ma che, comunque intesa, è indispensabile ad illustrare le ragioni e le finalità dell'iniziativa.

La struttura interna del progetto, in secondo luogo, deve essere modulata in relazione ai seguenti imprescindibili canoni. Esso deve essere redatto: per iscritto; in uno o più articoli; in modo pienamente intellegibile, sia sotto il profilo di una corretta redazione tecnico-formale sia a riguardo della chiarezza e completezza del testo (si pensi, ad esempio, ad un progetto che lasci in bianco cifre o date, anziché indicarle, seppure in modo implicito od indiretto).

Esso deve essere altresì formulato senza frasi od espressioni sconvenienti, come si evince, per analogia, dagli articoli 33, primo comma, e 162 Indagini e ricerche, 89 regolamento Camera, cui fanno riscontro gli articoli 61 e 97, primo comma, regolamento Senato. Inoltre, esso deve contenere specifiche disposizioni normative, e non mere manifestazioni di volontà, di desiderio o di opinione, né petizioni di principio, eccetera, in piena conformità con la particolare funzione dell'atto d'iniziativa, di cui abbiamo fatto cenno.

È, questo, un requisito che definirei, per l'appunto, originario, e afferente alla forma intrinseca dell'atto, a differenza di tutti i precedenti.

Non appena pervenuto il progetto sul banco della Presidenza, spetta al Presidente «accertare l'idoneità dell'atto di iniziativa a produrre effetti instaurativi di un procedimento, dichiarando improponibile il progetto qualora manchi qualcuna delle condizioni richieste per la validità o per la stessa esistenza dell'atto di iniziativa». Proprio argomentando da questa impostazione dicotomica (esistenza-validità) si può tentare di estrapolare una prima approssimativa categorizzazione delle predette condizioni. Per quanto attiene ai requisiti di esistenza, occorre distinguere tra quelli intrinseci, interni alla struttura formale dell'atto, e quelli estrinseci, ad essa estranei.

Dei requisiti intrinseci è stato già fatto cenno a proposito della presentazione del progetto di legge, e pertanto non occorre ripetersi adesso. Tra quelli estrinseci vanno annoverati quelli (soggettivi) inerenti alla titolarità dell'iniziativa: lo status di membro del Parlamento e il quorum di firme necessario in caso di iniziativa popolare.

Dunque, alla luce di questi richiamati pareri, già oggetto di studi di diritto parlamentare, e che se del caso si produrranno in altre sedi, si evince che la mancata pubblicazione della proposta di legge in oggetto costituirebbe una grave lesione del diritto d’iniziativa del sottoscritto, in totale contrasto con norme costituzionali e precedenti evidenti come quelli richiamati.

Sono a chiedere, senza indugio, alla S.V, di riconsiderare con somma urgenza il diniego alla pubblicazione del testo della proposta di legge in oggetto ed provvedere alla pubblicazione della stessa al fine di evitare azioni tese a tutelare in altra sede le prerogative d’iniziativa legislativa del sottoscritto.

La pubblicazione della proposta di legge è il rispetto/obbligo di un diritto costituzionale d’iniziativa legislativa parlamentare che altrimenti verrebbe leso gravemente con tutto quello che ciò comporta.

Anche in considerazione dei tempi ristretti si chiede alla S.V. di individuare le modalità più efficaci e urgenti per superare tale incresciosa e grave violazione delle norme costituzionali che assegnano al deputato il diritto all’iniziativa legislativa.

In attesa di un urgente riscontro, colgo l’occasione per porgere cordiali Saluti.

            On. Mauro Pili

Roma, 2 marzo 2018