AEROPORTO ALGHERO: INCHIESTA ANTICORRUZIONE, HANNO VIOLATO LE NORME SULLA GARA

"L'anticorruzione nazionale piomba all'aeroporto di Alghero. Lo fa con una missiva di fuoco giunta con posta prioritaria e certificata direttamente ai vertici di Sogeaal. Per sette giorni i responsabili dello scalo l'hanno tenuta nascosta ma ora che la procedura è stata formalmente trasmessa al sottoscritto emerge in tutta la sua evidenza la gravità della comunicazione del team di Cantone. Non solo l'acquisizione di documenti e dichiarazioni su quella scandalosa gara ma un accusa ben precisa: non sono stati attuati gli articoli 2 e 3 del dpr 533/1996 e non è stato previsto alcun confronto competitivo sulle modalità di gestione del servizio. La comunicazione è esplicita e non lascia adito ad interpretazioni: non sono stati attuati i punti nevralgici delle norme vigenti in materia d'appalti e società miste. Un'accusa che sarà impossibile ribaltare. Non ci sono giustificazioni e soprattutto ci sono precedenti chiari: un altro aeroporto è stato condannato per la stessa gravissima violazione di legge. La mancata gara sulla gestione del servizio è elemento talmente grave che l'anticorruzione non potrà più tornare indietro. E la stessa gara potrebbe sostanzialmente e formalmente essere dichiarata fuorilegge".

Lo ha detto poco fa il deputato di Unidos Mauro Pili comunicando il ricevimento per conoscenza della comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dalla quale emergono violazioni palesi ed evidenti delle normative vigenti.

"Non si tratta di una richiesta di atti e relazioni ma c'è qualcosa di più grave: l'autorità nel penultimo dispositivo parla esplicitamente di mancata attuazione dei dispositivi di legge che obbligavano la presentazione di un progetto gestionale e la competizione tra gli stessi. Si tratta degli art.2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica che regola il sistema delle società miste. Norme essenziali per qualsiasi procedura di privatizzazione. Il fatto che l'autorità abbia evidenziato la violazione di legge nella richiesta atti lascia comprendere che non ci potranno essere sotterfugi per i vertici di Sogeaal. Sotto la lente di Cantone i reiterati avvisi di proroga e sospensione termini, le mutazioni di scenario gestionale, finanziario ed economico della società nel periodo di proroga concesso ed infine la mancata attuazione delle norme del dpr 533/96. Appare di rilievo - aggiunge Pili - la richiesta di dati rispetto alla variazione dell'assetto finanziario durante la proroga di oltre un anno della pseudo gara. E' noto a tutti, infatti, che a gara aperta sono state modificate sostanzialmente sia le condizioni gestionali che il quadro economico con un intervento finanziario della stessa regione. Le accuse esplicite dell'autorità nazionale anticorruzione confermano in toto la mia denuncia: una gara di vendita fuori legge. Spero - ha concluso Pili - che la decisione dell'autorità sia esemplare tale da invalidare quell'imbroglio che tanto danno ha generato ad Alghero e alla Sardegna".

ECCO LE NORME VIOLATE DALLA SOGEAAL IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI

D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533
Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali

  1. Il bando di selezione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. In ogni caso, un estratto del bando è pubblicato in almeno due quotidiani a larga diffusione nazionale e in due a diffusione locale.
  2. Il bando indica:
    a) i contenuti essenziali dello statuto della costituenda società, con particolare riferimento alle clausole che attribuiscono speciali diritti e facoltà agli enti pubblici partecipanti, e del contratto di società, precisandosi in ogni caso l'importo del capitale sociale e la quota di esso riservata agli enti pubblici, con l'indicazione dei beni eventualmente conferiti a questo titolo;
    b) i contenuti essenziali dell'eventuale disciplina integrativa concernente i rapporti tra l'ente promotore ed il socio privato di maggioranza;
    c) la natura del servizio o dei servizi pubblici e delle eventuali opere necessarie allo svolgimento del servizio oggetto della costituenda società; le modalità di effettuazione degli stessi anche con riferimento agli ambiti territoriali interessati; la durata della società, non inferiore a dieci anni;
    d) i modi e i termini per la presentazione delle richieste di invito, nonché la documentazione e le informazioni da allegare ai fini della scelta dei concorrenti da invitare, con riferimento agli articoli da 12 a 17 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157;
    e) i criteri che saranno seguiti in sede di valutazione e comparazione delle offerte;
    f) ogni altro elemento di cui all'allegato 4, lettera C), al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, in quanto applicabile.
    Art. 3. Inviti, presentazione delle offerte, valutazione.

  3. Per la scelta dei soggetti da invitare alla procedura ristretta l'ente o gli enti promotori si avvalgono di una commissione tecnico-amministrativa, composta da esperti nelle materie pertinenti all'oggetto sociale della costituenda società. Si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.

  4. La lettera d'invito indica, in ordine decrescente d'importanza, gli elementi che dovranno essere indicati nell'offerta e che saranno valutati ai fini della scelta del contraente, con particolare riferimento ad un piano economico-finanziario, esteso all'intero arco temporale indicato nel bando, nel quale siano specificate, fra l'altro: le caratteristiche tecniche del servizio; le condizioni economiche che saranno praticate all'utenza, eventualmente anche sotto forma di tariffe differenziate per fasce; gli eventuali servizi accessori.
  5. Alla lettera di invito deve essere allegato lo schema del contratto di società e dello statuto della costituenda società.
  6. Con la lettera di invito è richiesta agli offerenti la presentazione di un progetto tecnico concernente la gestione del servizio.
  7. La commissione di cui al comma 1 forma la graduatoria degli offerenti sulla base degli elementi e dei criteri di cui al comma 2 e la comunica all'ente o agli enti promotori per la costituzione della società con il soggetto la cui offerta sia stata valutata migliore.