UN GOVERNO DI FACCENDIERI DELL'AMBIENTE, ECCO COME FERMARLI

IL PARERE DEL DEPUTATO DI UNIDOS MAURO PILI IN COMMISSIONE AMBIENTE CONTRO IL DECRETO DEL GOVERNO CHE VUOLE METTERE LE MANI SULL'AMBIENTE

UNA VERA RIFORMA DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE PARTE DALLA CANCELLAZIONE DEL POTERE POLITICO SU QUESTIONI TECNICHE E AMBIENTALI

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (401)


PARERE ALTERNATIVO
DEL DEPUTATO
MAURO PILI

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (401)
premesso che:
la direttiva 2014/52/UE - che modifica la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (c.d. direttiva VIA) e a cui gli Stati membri devono conformarsi entro il 16 maggio 2017 - è entrata in vigore il 15 maggio 2014 e risulta composta da cinque articoli e da un allegato;
lo scopo principale delle modifiche recate dalla direttiva 2014/52/UE è rafforzare la qualità della procedura di impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza statale;

Le principali questioni poste dal decreto riguardano:
• la possibilità di fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti siano oggetto di una valutazione di impatto ambientale; • l'obbligo per il committente di fornire informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti negativi significativi sull'ambiente, tenendo conto dei risultati disponibili di altre valutazioni effettuate in base a normative europee diverse dalla direttiva 2014/52/UE; • la separazione funzionale tra autorità competente e committente, per evitare i conflitti d'interesse; • le sanzioni che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; • le informazioni ambientali che devono essere tempestive e disponibili anche in formato elettronico; per la Direttiva (art. 3), la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/UEE e della direttiva 2009/147/UE; territorio, suolo, acqua, aria e clima beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d). Fra gli effetti su tali fattori rientrano poi gli effetti previsti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità pertinenti al progetto in questione;
tale parere alternativo parte dall’esigenza chiara e netta di una riforma sostanziale del sistema che avrebbe necessitato di un impianto del provvedimento radicalmente diverso e che, ora, risulta difficilmente emendabile proprio per l’impostazione di fondo perseguita dal governo;
in questa direzione si sottolineano le sostanziali criticità del provvedimento proposto e che lo rendono sostanzialmente immodificabile se non attraverso una totale riscrittura dello stesso con presupposti radicalmente diversi che pure questo parere alternativo avanzerà;
tale parere rileva le seguenti rilevanti divergenze sostanziali tra il provvedimento proposto e le ragioni di una radicale riforma del sistema:
1) VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - ATTO TECNICO AMMINISTRATIVO E NON POLITICO

la valutazione d’impatto ambientale, come proposto dal provvedimento in esame, si conferma atto politico e non, invece, come sarebbe stato corretto, un atto amministrativo;

l’elemento predominante di questo Dlgs è la conferma, anzi il rafforzamento della procedura di un atto politico, piuttosto che di un atto amministrativo;

la riforma di uno dei settori chiave della governance ambientale ed economica, la Valutazione dell’impatto ambientale, avrebbe dovuto invertire radicalmente l’impostazione delle procedure che risultano ancora e forse di più totalmente incentrate sul ruolo politico, estromettendo o peggio assoggettando il sistema tecnico amministrativo.

la filosofia di fondo che anima il provvedimento è incentrata tutt’attorno al ruolo politico, sia sul piano procedimentale che sostanziale;

la stessa pletorica Commissione della valutazione di impatto ambientale non può nemmeno minimamente essere inquadrata nell’alveo di una procedura tecnico-amministrativa per due elementari considerazioni: è nominata discrezionalmente dall’organo politico e non assume in alcun modo la funzione della responsabilità del procedimento amministrativo;

sostanzialmente non si può in alcun modo parlare di organo tecnico amministrativo ma di un organo strettamente politico che di fatto priva la procedura di quel presupposto di indipendenza e astrattezza della valutazione;

in quest’ottica emerge, proprio per questa degenerazione di fondo, un provvedimento confuso, non lineare e a tratti intricato e ulteriormente appesantito;

il mal riuscito tentativo di implementare la valutazione tecnica con il potere decisionale finale in capo al soggetto politico ha finito per appesantire le procedure proposte, che si fondano esclusivamente su aleatorie e non sanzionate tempistiche, solo apparentemente più ristrettive e su sempre meno stringenti valutazioni d’impatto considerata la deregulation progettuale che viene avanzata;

la determinazione di lasciare esclusivamente in capo al soggetto politico, il Ministro, il potere decisionale su una materia strettamente amministrativa rende improponibile una modifica anche solo parziale del provvedimento;

tale impostazione di fondo si pone in contrasto sostanziale con l’ordinamento statale che dalle legge 142/90 in poi ha sostanzialmente ripartito il potere di indirizzo affidandolo al soggetto politico, e affidando ai dirigenti e dunque alla parte amministrativa l’adozione degli atti;

in questo caso non solo non si attua questa riforma sostanziale ma si ribadisce quella anacronistica e decisamente poco qualificante impostazione che lascia in capo alla parte politica la regolazione della procedura, con la stessa nomina discrezionale dei componenti della commissione e dello stesso organico tecnico di supporto, oltre che alla firma degli atti finali;

con questo provvedimento viene di fatto abrogata per la VIA la visione legislativa di fondo che aveva affidato in via esclusiva ai funzionari l’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

con questo decreto si deroga ad un vero e proprio principio di civiltà giuridica per applicarne uno desueto, anacronistico e pervicacemente invasivo che mantiene il controllo politico di un atto amministrativo;

appare davvero inspiegabile qualsivoglia ragione politica in una valutazione tecnico amministrativa oggettiva come la Valutazione d’Impatto Ambientale;

è stato lo stesso consiglio di Stato, in una recente sentenza, ad esprimere rilevanti perplessità sulla natura di atto di indirizzo politico-amministrativo della VIA, facendo rilevare la grave discrezionalità dell’intera procedura;

2) LA VALUTAZIONE IMPATTI AMBIENTALE DEVE ESSERE PARTE INTEGRANTE DELLA PROCEDURA AUTORIZZATIVA DELL’OPERA

è, dunque, indispensabile riformare il sistema della Valutazione d’impatto ambientale sancendo il primato amministrativo e tecnico su quello politico. E in questa direzione andava indicata in modo esplicito e sostanziale una procedura unitaria autorizzativa dell’intervento proposto dove la valutazione d’impatto ambientale fosse una componente di tale autorizzazione. Tale processo teso realmente a snellire e uniformare le procedure avrebbe certamente consentito una Valutazione oggettiva e unitaria finalizzata ad un’autorizzazione unica;

3) CERTEZZA DEL DIRITTO – NORME CHIARE E UNIVOCHE

tale provvedimento appare, invece, involuto e ridondante rispetto alla garanzia dei pubblici interessi che risultano difficilmente perseguibili;

con il decreto in esame, invece, si aprono vere e proprie deregulation normative a favore di particolari settori, a partire da quello energetico, non funzionali alla tutela ambientale ma protesa al sostegno di rilevanti interessi economici non sempre legittimi e trasparenti;

più volte nel dispositivo del Dlgs si percepisce l’aleatorietà delle terminologie valutative, che lasciano intravvedere discrezionalità a scapito di quella necessaria oggettività della valutazione tecnico – amministrativa;

4) ABROGAZIONE COMMISSIONE PLETORICA E INCARDINAMENTO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE IN CAPO A RESPONSABILE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

una riforma sostanziale del sistema della Valutazione d’impatto ambientale avrebbe dovuto obbligatoriamente partire dall’abrogazione della Commissione VIA proprio per le considerazioni svolte al punto 1;

si configura, invece, ancora una volta, un organismo pletorico di 40 componenti, tutti indicati dal Ministro, organo politico, senza nessuna selezione concorsuale ma con un irrisorio e sostanzialmente inutile ricorso ad un generico e non oggettivo curriculum. Si tratta di una designazione di un organismo, di fatto non terzo, del tutto discrezionale, senza regole e che finisce per essere a totale appannaggio del Ministro competente;

risulta del tutto evidente che un organismo di tale portata non assume, e non può assumerla, alcuna responsabilità del procedimento amministrativo e risulta un mero passaggio politico di un’autorizzazione che sarebbe dovuta essere incardinata in una stringente e ben codificata procedura tecnica e amministrativa;

5) PROCEDURE DI VALUTAZIONE CHE NON ABBIANO RILEVANZA EXTRA REGIONALE DEVONO ESSERE INTEGRALMENTE IN CAPO ALLE REGIONI

in un processo di snellimento era auspicabile un processo federalista tendente a trasferire la Valutazione d’impatto ambientale, attraverso norme codificate, riaffermando la certezza del diritto, alle Regioni ordinarie e speciali, qualora i progetti oggetto di valutazione ricadessero in un ambito esclusivamente regionale;

in tal senso la valutazione doveva restare in capo allo Stato solo nei casi in cui si trattasse di progetti intraregionali, laddove non ci fosse intesa tra le regioni interessate;

nel provvedimento si registra, invece, un reiterato tentativo centralista teso non solo ad accentrare le procedure e a rafforzare una visione dello Stato tesa a escludere e marginalizzare le regioni su progetti di qualsivoglia natura;

6) VALUTAZIONI DI IMPIANTI RELATIVI A ENERGIE RINNOVABILI DI QUALSIASI DIMENSIONE SONO DI PERTINENZA ESCLUSIVA DELLE REGIONI

il provvedimento è palesemente proteso ad una evidente deregulation in tema di energie rinnovabili. Questo approccio finisce non per favorire le politiche climatiche - ambientali ma rafforza la propensione speculativo – affaristica che si registra in questo settore, che molto spesso sfocia nelle mire di organizzazioni criminali;

l’impatto paesaggistico, valore assoluto anche in chiave economico, non può essere certamente derubricato in funzione del tipo di progetto energetico;

l’opzione dell’energia rinnovabile, molto spesso strumentale, non può far abdicare ad una puntuale e oggettiva valutazione dell’impatto ambientale;

7) DEVE ESSERE ESCLUSO IL RICORSO AL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA DECISIONE FINALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
è improponibile che decisioni relative alla Valutazione d’impatto ambientale siano delegate, in mancanza d’intesa tra Ministri, al Consiglio dei Ministri; il caso ultimo dei progetti Fluminimannu ltd e Gonnosfanadiga Ltd in Sardegna per la realizzazione di centrali termodinamiche è fin troppo eloquente con la trasmissione dei due progetti all’esame della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
con l’approvazione della valutazione d’impatto ambientale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiamata ulteriormente nel provvedimento in esame, si conferma di fatto il tentativo di eludere l’obbligo ad un esame tecnico amministrativo scevro da condizionamenti di natura politica;
8) ASSENZA DEL PRESUPPOSTO FONDANTE DEL TITOLO DI PROPRIETA’ DELLE AREE OGGETTO DELL’INTERVENTO PER LA VALUTAZIONE
risulta ancora una volta evidente la carenza di precisi criteri per l’esame dei progetti, per i quali si allenta la definizione progettuale, e si continua a non richiedere la proprietà e la piena disponibilità delle aree oggetto dell’intervento;
tale situazione ingenera un vero e proprio mercato nemmeno troppo clandestino di valutazioni d’impatto ambientale con l’inaccettabile conseguenza di arbitrari espropri per pseudo interessi pubblici che sono, invece, finalizzati solo ed esclusivamente a meri interessi privati;
la presentazione preventiva all’atto della richiesta di valutazione d’impatto ambientale dei titoli di proprietà delle aree sarebbe dovuta essere individuata come condizione essenziale per avviare un procedimento amministrativo, chiaro, definito e non soggetto a speculazioni varie;
9) NON SONO TUTELATE LE PREROGATIVE STATUTARIE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

non è stata prevista una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e la stessa articolazione delle competenze non appare in alcun modo sufficiente a tutelare le prerogative delle regioni speciali;

Interventi di natura energetica, si richiamano ancora i progetti Fluminimannu e Gonnosfanadiga, risultano essere di competenza statale solo per il tentativo dei privati di bypassare la competenza regionale in base ai volumi energetici proposti;

In questa direzione sarebbe stato necessario delegare ogni valutazione d’impatto ambientale alle regioni interessate a prescindere dal dimensionamento degli interventi;

10) TUTTI GLI INTERVENTI PROPOSTI CHE RIGUARDANO IL MARE O IL SOTTOSUOLO, NELL’AMBITO DEL CAMPO ENERGETICO, DEVONO ESSERE SOGGETTI A VALUTAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DELLE REGIONI INTERESSATE E DA AMPIA CONSULTAZIONE DELLE AUTONOMIE LOCALI

il provvedimento all’esame incentra gran parte delle sue attenzioni ad una deregulation autorizzativa sul fronte energetico;

in tal senso, non condividendo tale approccio, richiamando le suddette valutazioni di merito, si ritiene necessario che su tali interventi proprio perché richiamano competenze concorrenti si debba disporre un trasferimento di tali procedure in ambito regionale, sia per la competenza di merito energetico che ambientale e governo del territorio;

per le soprarichiamate motivazioni

ESPRIME PARERE CONTRARIO

                                            MAURO PILI

10 MAGGIO 2017